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D. 12/06/2002 n. 1611. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali pericolosi destinati ad attività di recupero b) quantità impiegabile: la quantità massima annua di rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell'articolo 5, che può essere sottoposta ad attività di recupero in un impianto o in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 c) quantità di rifiuti messi in riserva: quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata nell'esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui alla voce R13 dell'allegato C al Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Nota all'art. 2: - La voce "R13" dell'allegato C del citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è la seguente: "R13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).". Art. 3. Recupero di materia 1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini. 2. Le attività di recupero con procedura semplificata dei rifiuti pericolosi disciplinate ed individuati dal presente regolamento devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti più restrittivi previsti per categorie di impianti industriali, da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, salvo, in ogni caso, il potere delle regioni di stabilire limiti più restrittivi in relazione agli obiettivi dei piani regionali in materia di qualità dell'aria. 3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi, individuati ai sensi del presente regolamento, non devono venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale. 4. Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai rifiuti pericolosi che, seppur individuati nel presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal regolamento medesimo. 5. Restano altresì sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche precisate negli allegati al presente regolamento o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Nota all'art. 3: - L'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente: "Art. 3. - 1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale 2. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonchè i valori minimi e massimi di emissione combustibili c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie dispo-nibili d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esi stenti alla normativa del presente Decreto. 3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente Decreto e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983. 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali già acquisite b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilità c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonchè una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.". Art. 4. Messa in riserva 1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 1 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati b) la quantità di rifiuti messi in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere mai il cinquanta per cento della quantità di ri fiuti che, ai sensi dell'articolo 5, può essere sottoposta ad attività di recupero in un anno nell'impianto o nello stabilimento o negli impianti localizzati all'interno di una medesima unità locale c) i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia d) la messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 3 al presente regolamento. Nota all'art. 4: - L'art. 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse. Art. 5. Quantità impiegabile 1. La quantità impiegabile è individuata nell'allegato 2 in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata. 2. Oltre a dover rispettare il limite fissato al comma 1, la quantità impiegabile non deve mai eccedere la quantità di rifiuti che l'impianto o gli impianti effettivamente in esercizio, localizzati in un medesimo stabilimento, possono sottoporre ad attività di recupero in un anno, tenuto anche conto della materia prima utilizzata. A tali fini, la quantità impiegabile che può essere sottoposta ad attività di recupero deve tenere conto della materia prima utilizzata ed è determinata dalla capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, oppure al sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello stabilimento. Note all'art. 5: - L'art. 31 del citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse. -L'art. 27 del citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente: "Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti. 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza a) procede alla valutazione dei progetti b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale. 4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431. 7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5. 8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. 9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.". -L'art. 28 del citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente: "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero). 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato |
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